Collegio Geometri Avellino news
387 subscribers
101 photos
7 videos
229 files
660 links
Avvisi e Comunicazioni Collegio e Presidente
Download Telegram
Buongiorno a tutti vi chiedo scusa per il disturbo volevo solo avvisarvi per chi ancora non ha adempiuto la scadenza del 30 giugno 2021 della quota di iscrizione al collegio senza alcuna maggiorazione, che si verificherà dal 1 luglioin poi , il bollettino pago pa è lo stesso recepitovi via pec a febbraio se non lo ritrovate lo potete compilare in maniera autonoma dal ns sito. un caro saluto a tutti.
Vi anticipo ciò che vi arriverà tea poco così potete iniziare ad iscrivervi per chi volesse ovviamente
Cari Colleghi
Vi informo che il Coordinamento dei Collegi Geometri Campani ha organizzato un’offerta di 40h per il corso in oggetto, che sarà svolto durante il mese di luglio, per chi necessita dei singoli corsi resta comunque possibile iscriversi mediante la piattaforma di Profire, sempre in riferimento a quelli presenti nella locandina allegata.
Di seguito il link per registrarsi all’offerta completa delle 40h:

Registrazione all'evento NAPOLI: Formazione obbligatoria 40 ore D.M. 5 Agosto 2011 (pro-fire.org)
L’agenzia delle entrate ha inviato la presente comunicazione a partire dal 10 agosto 2021 sara attiva nella piattaforma sister una nuova finestra di controllo, in la quale si richiede a noi tecnico abilitati di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già precedentemente indicata nel docfa. Al fini dell’irrogazione della eventuale sanzione al fine di avvalersi del istituto del ravvedimento operoso. Con cordialità Antonio SANTOSUOSSO
GEOMETRA
NUOVE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110%
 
 
Riservato ai Collegi - Divulgabile agli iscritti
 

In arrivo le modifiche e integrazioni del Decreto Semplificazioni – decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per quanto riguarda il Superbonus 110% (articolo 119 del D.L. 34/2020), sono state introdotte le seguenti novità.
 
Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni);
Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Nel caso l’immobile sia stato venduto e sia sottoposto ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), viene allungato da 18 a 30 mesi;
Il sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Gli interventi a cui è applicabile la disciplina del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).